Art. 37. Revoca del curatore.

di | 11 Ottobre 2026

Sezione III — Del curatore


Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. ((Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.)) ((Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.))

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