Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

di | 26 Ottobre 1930

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffa’, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena e’ aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

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