Art. 452 septies. Impedimento del controllo.

di | 26 Ottobre 1930

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attivita’ di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.))

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