Art. 576. (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita).

di | 28 Ottobre 1940

Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: se la vendita si deve fare in uno o più lotti; il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568; il giorno e l’ora dell’incanto; il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma; l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte; il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

L’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

Categoria: