Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e’ dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte e’ sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2° alla pena dell’ergastolo e’ sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
