Art. 65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.

di | 26 Ottobre 1930

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e’ dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte e’ sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

2° alla pena dell’ergastolo e’ sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

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