Art. 682. Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso e’ vietato nell’interesse militare dello Stato.

di | 26 Ottobre 1930

Sezione III

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

§ 1

Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti


Chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso e’ vietato nell’interesse militare dello Stato, e’ punito, se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.

((Le disposizioni del primo comma si applicano, altresi’, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e’ vietato per ragioni di sicurezza pubblica.))

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