CAPO II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire duemila.
Se il colpevole e’ un contravventore abituale o professionale, alla liberta’ vigilata puo’ essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
