Art. 718. Esercizio di giuochi d’azzardo.

di | 26 Ottobre 1930

CAPO II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi


Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire duemila.

Se il colpevole e’ un contravventore abituale o professionale, alla liberta’ vigilata puo’ essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

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