Art. 721. Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco.

di | 26 Ottobre 1930

Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e’ interamente o quasi interamente aleatoria;

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e’ sotto qualsiasi forma dissimulato.

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