1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 192.
2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. CIRCOLARI • Circolare n. 3/2015 del 13/02/2015 – Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto – Chiarimenti
