Art. 8. Aree interne ai porti e aeroporti.

di | 28 Dicembre 1992

1. Ai fini delle competenze previste dall’articolo 6, comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorita’ marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.

Categoria: