Art. 80 bis. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.

di | 11 Ottobre 2026

Sezione IV — Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici — preesistenti


((50)) ————- AGGIORNAMENTO (50) Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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