Art. 88. Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali.

di | 10 Ottobre 2026

TITOLO IV — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE — — CAPO I — Uffici e personale


1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo unico.

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