Art. 9. (Indicazioni in lingua italiana).

di | 8 Ottobre 2005

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

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