Codice Civile – TITOLO II – DELLE PERSONE GIURIDICHE (artt. 11-42 bis)

di | 4 Aprile 1942

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO II

DELLE PERSONE GIURIDICHE

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Art. 11. (Persone giuridiche pubbliche).
Art. 12. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.
Art. 13. (Società).
Art. 14. (Atto costitutivo).
Art. 15. (Revoca dell’atto costitutivo della fondazione).
Art. 16. (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni).
Art. 17. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
Art. 18. (Responsabilità degli amministratori).
Art. 19. (Limitazioni del potere di rappresentanza).
Art. 20. (Convocazione dell’assemblea delle associazioni).
Art. 21. (Deliberazioni dell’assemblea).
Art. 22. (Azioni di responsabilità contro gli amministratori).
Art. 23. (Annullamento e sospensione delle deliberazioni).
Art. 24. (Recesso ed esclusione degli associati).
Art. 25. (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni).
Art. 26. (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione).
Art. 27. (Estinzione della persona giuridica).
Art. 28. (Trasformazione delle fondazioni).
Art. 29. (Divieto di nuove operazioni).
Art. 30. (Liquidazione).
Art. 31. (Devoluzione dei beni).
Art. 32. (Devoluzione dei beni con destinazione particolare).
Art. 33. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.
Art. 34. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.
Art. 35. (Disposizione penale).
Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute).
Art. 37. (Fondo comune).
Art. 38. (Obbligazioni).
Art. 39. (Comitati).
Art. 40. (Responsabilità degli organizzatori).
Art. 41. (Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio).
Art. 42. (Diversa destinazione dei fondi).
Art. 42 bis. (Trasformazione, fusione e scissione).

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