Codice Civile – TITOLO II – DEL LAVORO NELL’IMPRESA (artt. 2082-2221)

di | 5 Aprile 1942

LIBRO QUINTO

DEL LAVORO

TITOLO II

DEL LAVORO NELL'IMPRESA

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Art. 2082. (Imprenditore).
Art. 2083. (Piccoli imprenditori).
Art. 2084. (Condizioni per l’esercizio dell’impresa).
Art. 2085. (Indirizzo della produzione).
Art. 2086. Gestione dell’impresa.
Art. 2087. (Tutela delle condizioni di lavoro).
Art. 2088. (Responsabilita’ dell’imprenditore).
Art. 2089. (Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore).
Art. 2090. (Procedimento).
Art. 2091. (Sanzioni).
Art. 2092. (Sanzioni previste da leggi speciali).
Art. 2093. (Imprese esercitate da enti pubblici).
Art. 2094. (Prestatore di lavoro subordinato).
Art. 2095. (Categorie dei prestatori di lavoro).
Art. 2096. (Assunzione in prova).

Art. 2097. (post non trovato)

Art. 2098. (Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori).
Art. 2099. (Retribuzione).
Art. 2100. (Obbligatorieta’ del cottimo).
Art. 2101. (Tariffe di cottimo).
Art. 2102. (Partecipazione agli utili).
Art. 2103. Prestazione del lavoro.
Art. 2104. (Diligenza del prestatore di lavoro).
Art. 2105. (Obbligo di fedelta’).
Art. 2106. (Sanzioni disciplinari).
Art. 2107. (Orario di lavoro).
Art. 2108. (Lavoro straordinario e notturno).
Art. 2109. (Periodo di riposo).
Art. 2110. (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio).
Art. 2111. (Servizio militare).
Art. 2112. (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda).
Art. 2113. (Rinunzie e transazioni).
Art. 2114. (Previdenza ed assistenza obbligatorie).
Art. 2115. (Contribuzioni).
Art. 2116. (Prestazioni).
Art. 2117. (Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza).
Art. 2118. (Recesso dal contratto a tempo indeterminato).
Art. 2119. (Recesso per giusta causa).
Art. 2120. (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
Art. 2121. (Computo dell’indennita’ di mancato preavviso).
Art. 2122. (Indennita’ in caso di morte).
Art. 2123. (Forme di previdenza).
Art. 2124. (Certificato di lavoro).
Art. 2125. (Patto di non concorrenza).
Art. 2126. (Prestazione di fatto con violazione di legge).
Art. 2127. (Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo).
Art. 2128. (Lavoro a domicilio).
Art. 2129. (Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici).
Art. 2130. (Durata del tirocinio).
Art. 2131. (Retribuzione).
Art. 2132. (Istruzione professionale).
Art. 2133. (Attestato di tirocinio).
Art. 2134. (Norme applicabili al tirocinio).
Art. 2135. (Imprenditore agricolo).
Art. 2136. (Inapplicabilita’ delle norme sulla registrazione).
Art. 2137. (Responsabilita’ dell’imprenditore agricolo).
Art. 2138. (Dirigenti e fattori di campagna).
Art. 2139. (Scambio di mano d’opera o di servizi).

Art. 2140. (post non trovato)

Art. 2141. (Nozione).
Art. 2142. (Famiglia colonica).
Art. 2143. (Mezzadria a tempo indeterminato).
Art. 2144. (Mezzadria a tempo determinato).
Art. 2145. (Diritti ed obblighi del concedente).
Art. 2146. (Conferimento delle scorte).
Art. 2147. (Obblighi del mezzadro).
Art. 2148. (Obblighi di residenza e di custodia).
Art. 2149. (Divieto di subconcessione).
Art. 2150. (Rappresentanza della famiglia colonica).
Art. 2151. (Spese per la coltivazione).
Art. 2152. (Miglioramenti).
Art. 2153. (Riparazioni di piccola manutenzione).
Art. 2154. (Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica).
Art. 2155. (Raccolta e divisione dei prodotti).
Art. 2156. (Vendita dei prodotti).
Art. 2157. (Diritto di preferenza del concedente).
Art. 2158. (Morte di una delle parti).
Art. 2159. (Scioglimento del contratto).
Art. 2160. (Trasferimento del diritto di godimento del fondo).
Art. 2161. (Libretto colonico).
Art. 2162. (Efficacia probatoria del libretto colonico).
Art. 2163. (Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria).
Art. 2164. (Nozione).
Art. 2165. (Durata).
Art. 2166. (Obblighi del concedente).
Art. 2167. (Obblighi del colono).
Art. 2168. (Morte di una delle parti).
Art. 2169. (Rinvio).
Art. 2170. (Nozione).
Art. 2171. (Nozione).
Art. 2172. (Durata del contratto).
Art. 2173. (Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera).
Art. 2174. (Obblighi del soccidario).
Art. 2175. (Perimento del bestiame).
Art. 2176. (Reintegrazione del bestiame conferito).
Art. 2177. (Trasferimento dei diritti sul bestiame).
Art. 2178. (Accrescimenti, prodotti, utili e spese).
Art. 2179. (Morte di una delle parti).
Art. 2180. (Scioglimento del contratto).
Art. 2181. (Prelevamento e divisione al termine del contratto).
Art. 2182. (Conferimento del bestiame).
Art. 2183. (Reintegrazione del bestiame conferito).
Art. 2184. (Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili).
Art. 2185. (Rinvio).
Art. 2186. (Nozione e norme applicabili).
Art. 2187. (Usi).
Art. 2188. (Registro delle imprese).
Art. 2189. (Modalita’ dell’iscrizione).
Art. 2190. (Iscrizione d’ufficio).
Art. 2191. (Cancellazione d’ufficio).
Art. 2192. (Ricorso contro il decreto del giudice del registro).
Art. 2193. (Efficacia dell’iscrizione).
Art. 2194. (Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione).
Art. 2195. (Imprenditori soggetti a registrazione).
Art. 2196. (Iscrizione dell’impresa).
Art. 2197. (Sedi secondarie).
Art. 2198. (Minori, interdetti e inabilitati).
Art. 2199. (Indicazione dell’iscrizione).
Art. 2200. (Societa’).
Art. 2201. (Enti pubblici).
Art. 2202. (Piccoli imprenditori).
Art. 2203. (Preposizione institoria).
Art. 2204. (Poteri dell’institore).
Art. 2205. (Obblighi dell’institore).
Art. 2206. (Pubblicita’ della procura).
Art. 2207. (Modificazione e revoca della procura).
Art. 2208. (Responsabilita’ personale dell’institore).
Art. 2209. (Procuratori).
Art. 2210. (Poteri dei commessi dell’imprenditore).
Art. 2211. (Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto).
Art. 2212. (Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi).
Art. 2213. (Poteri dei commessi preposti alla vendita).
Art. 2214. (Libri obbligatori e altre scritture contabili).
Art. 2215. (Modalita’ di tenuta delle scritture contabili).
Art. 2215 bis. (Documentazione informatica).
Art. 2216. (Contenuto del libro giornale).
Art. 2217. (Redazione dell’inventario).
Art. 2218. (Bollatura facoltativa).
Art. 2219. (Tenuta della contabilita’).
Art. 2220. (Conservazione delle scritture contabili).
Art. 2221. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14.

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