Codice Civile – TITOLO I – DELLA TRASCRIZIONE (artt. 2643-2696)

di | 6 Aprile 1942

LIBRO SESTO

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO I

DELLA TRASCRIZIONE

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Art. 2643. (Atti soggetti a trascrizione).
Art. 2644. (Effetti della trascrizione).
Art. 2645. (Altri atti soggetti a trascrizione).
Art. 2645 bis. (Trascrizione di contratti preliminari ).
Art. 2645 ter. (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche).
Art. 2645 quater. (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo).
Art. 2646. (Trascrizione delle divisioni).
Art. 2647. Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.
Art. 2648. (Accettazione di eredita’ e acquisto di legato).
Art. 2649. (Cessione dei beni ai creditori).
Art. 2650. (Continuita’ delle trascrizioni).
Art. 2651. (Trascrizione di sentenze).
Art. 2652. (Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi).
Art. 2653. (Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti).
Art. 2654. (Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione).
Art. 2655. (Annotazione di atti e di sentenze).
Art. 2656. (Forme per l’annotazione).
Art. 2657. (Titolo per la trascrizione).
Art. 2658. (Atti da presentare al conservatore).
Art. 2659. (Nota di trascrizione).
Art. 2660. (Trascrizione degli acquisti a causa di morte).
Art. 2661. (Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo).
Art. 2662. (Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati).
Art. 2663. (Ufficio in cui deve farsi la trascrizione).
Art. 2664. (Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota).
Art. 2665. (Omissioni o inesattezze nelle note).
Art. 2666. (Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione).
Art. 2667. (Atti compiuti per persona incapace).
Art. 2668. (Cancellazione della trascrizione).
Art. 2668 bis. (Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale).
Art. 2668 ter. (Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili).
Art. 2669. (Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro).
Art. 2670. (Spese della trascrizione).
Art. 2671. (Obbligo dei pubblici ufficiali).
Art. 2672. (Leggi speciali).
Art. 2673. (Obblighi del conservatore).
Art. 2674. (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio).
Art. 2674 bis. (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione).

Art. 2675. (post non trovato)

Art. 2676. Diversita’ tra registri, copie e certificati.
Art. 2677. (Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione).
Art. 2678. (Registro generale).
Art. 2679. (Altri registri da tenersi dal conservatore).
Art. 2680. (Tenuta del registro generale d’ordine).
Art. 2681. (Divieto di rimozione dei registri).

Art. 2682. (post non trovato)

Art. 2683. (Beni per i quali e’ disposta la pubblicita’).
Art. 2684. (Atti soggetti a trascrizione).
Art. 2685. Altri atti soggetti a trascrizione.
Art. 2686. (Sentenze).
Art. 2687. (Cessione dei beni ai creditori).
Art. 2688. (Continuita’ delle trascrizioni).
Art. 2689. (Usucapione).
Art. 2690. (Domande relative ad atti soggetti a trascrizione).
Art. 2691. (Altre domande e atti soggetti a trascrizione).
Art. 2692. (Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti).
Art. 2693. (Trascrizione del pignoramento e del sequestro). Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall’art.
Art. 2694. (Richiamo di altre leggi).
Art. 2695. (Forme e modalita’ della trascrizione).
Art. 2696. (Rinvio).

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