Codice Civile – TITOLO II – DELLE PROVE (artt. 2697-2739)

di | 6 Aprile 1942

LIBRO SESTO

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO II

DELLE PROVE

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Art. 2697. (Onere della prova).
Art. 2698. (Patti relativi all’onere della prova).
Art. 2699. (Atto pubblico).
Art. 2700. (Efficacia dell’atto pubblico).
Art. 2701. (Conversione dell’atto pubblico).
Art. 2702. (Efficacia della scrittura privata).
Art. 2703. (Sottoscrizione autenticata).
Art. 2704. (Data della scrittura privata nei confronti dei terzi).
Art. 2705. (Telegramma).
Art. 2706. (Conformita’ tra originale e riproduzione del telegramma).
Art. 2707. (Carte e registri domestici).
Art. 2708. (Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento).
Art. 2709. (Efficacia probatoria contro l’imprenditore).
Art. 2710. (Efficacia probatoria tra imprenditori).
Art. 2711. (Comunicazione ed esibizione).
Art. 2712. (Riproduzioni meccaniche).
Art. 2713. (Taglie o tacche di contrassegno).
Art. 2714. (Copie di atti pubblici).
Art. 2715. (Copie di scritture private originali depositate).
Art. 2716. (Mancanza dell’atto originale o di copia depositata).
Art. 2717. (Valore probatorio di altre copie).
Art. 2718. (Valore probatorio di copie parziali).
Art. 2719. (Copie fotografiche di scritture).
Art. 2720. (Efficacia probatoria).
Art. 2721. (Ammissibilita’: limiti di valore).
Art. 2722. (Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).
Art. 2723. (Patti posteriori alla formazione del documento).
Art. 2724. (Eccezioni al divieto della prova testimoniale).
Art. 2725. (Atti per i quali e’ richiesta la prova per iscritto o la forma scritta).
Art. 2726. (Prova del pagamento e della remissione).
Art. 2727. (Nozione).
Art. 2728. (Prova contro le presunzioni legali).
Art. 2729. (Presunzioni semplici).
Art. 2730. (Nozione).
Art. 2731. (Capacita’ richiesta per la confessione).
Art. 2732. (Revoca della confessione).
Art. 2733. (Confessione giudiziale).
Art. 2734. (Dichiarazioni aggiunte alla confessione).
Art. 2735. (Confessione stragiudiziale).
Art. 2736. (Specie).
Art. 2737. (Capacita’ delle parti).
Art. 2738. (Efficacia).
Art. 2739. (Oggetto).

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