Codice Civile – TITOLO X – DELLA TUTELA E DELL’EMANCIPAZIONE (artt. 343-399)

di | 4 Aprile 1942

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO X

DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE

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Art. 343. (Apertura della tutela).
Art. 344. (Funzioni del giudice tutelare).
Art. 345. (Denunzie al giudice tutelare).
Art. 346. (Nomina del tutore e del protutore).
Art. 347. Tutela di piu’ fratelli.
Art. 348. (Scelta del tutore).
Art. 349. (Giuramento del tutore).
Art. 350. (Incapacita’ all’ufficio tutelare).
Art. 351. (Dispensa dall’ufficio tutelare).
Art. 352. (Dispensa su domanda).
Art. 353. (Domanda di dispensa).
Art. 354. (Tutela affidata a enti di assistenza).
Art. 355. (Protutore).
Art. 356. (Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore).
Art. 357. (Funzioni del tutore).
Art. 358. (Doveri del minore).
Art. 359. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151.
Art. 360. (Funzioni del protutore).
Art. 361. (Provvedimenti urgenti).
Art. 362. (Inventario).
Art. 363. (Formazione dell’inventario).
Art. 364. (Contenuto dell’inventario).
Art. 365. (Inventario di aziende).
Art. 366. (Beni amministrati da curatore speciale).
Art. 367. (Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).
Art. 368. (Omissione della dichiarazione).
Art. 369. (Deposito di titoli e valori).
Art. 370. (Amministrazione prima dell’inventario).
Art. 371. (Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione).
Art. 372. (Investimento di capitali).
Art. 373. (Titoli al portatore).
Art. 374. (Autorizzazione del giudice tutelare).
Art. 375. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Art. 376. (Vendita di beni).
Art. 377. (Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli).
Art. 378. (Atti vietati al tutore e al protutore).
Art. 379. (Gratuita’ della tutela).
Art. 380. (Contabilita’ dell’amministrazione).
Art. 381. (Cauzione).
Art. 382. (Responsabilita’ del tutore e del protutore).
Art. 383. (Esonero dall’ufficio).
Art. 384. (Rimozione e sospensione del tutore).
Art. 385. (Conto finale).
Art. 386. (Approvazione del conto).
Art. 387. (Prescrizione delle azioni relative alla tutela).
Art. 388. (Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto).
Art. 389. (Registro delle tutele).
Art. 390. (Emancipazione di diritto).
Art. 391. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39.
Art. 392. (Curatore dell’emancipato).
Art. 393. (Incapacità o rimozione del curatore).
Art. 394. (Capacita’ dell’emancipato).
Art. 395. (Rifiuto del consenso da parte del curatore).
Art. 396. (Inosservanza delle precedenti norme).
Art. 397. (Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale).
Art. 398. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39.
Art. 399. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39.

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