LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO XIII
DEGLI ALIMENTI
Art. 433. (Persone obbligate).
Art. 434. (Cessazione dell’obbligo tra affini).
Art. 435. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151.
Art. 436. (Obbligo tra adottante e adottato).
Art. 437. (Obbligo del donatario).
Art. 438. (Misura degli alimenti).
Art. 439. (Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle).
Art. 440. (Cessazione, riduzione e aumento).
Art. 441. (Concorso di obbligati).
Art. 442. (Concorso di aventi diritto).
Art. 443. (Modo di somministrazione degli alimenti).
Art. 444. (Adempimento della prestazione alimentare).
Art. 445. (Decorrenza degli alimenti).
Art. 446. (Assegno provvisorio).
Art. 447. (Inammissibilità di cessione e di compensazione).
Art. 448. (Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla
Art. 448 bis. (Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli).
