LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO IV
DELLA DIVISIONE
Art. 713. (Facolta’ di domandare la divisione).
Art. 714. (Godimento separato di parte dei beni).
Art. 715. (Casi d’impedimento alla divisione).
Art. 716. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151.
Art. 717. (Sospensione della divisione per ordine del giudice).
Art. 718. (Diritto ai beni in natura).
Art. 719. (Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari).
Art. 720. (Immobili non divisibili).
Art. 721. (Vendita degli immobili).
Art. 722. (Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale).
Art. 723. (Resa dei conti).
Art. 724. (Collazione e imputazione).
Art. 725. (Prelevamenti).
Art. 726. (Stima e formazione delle parti).
Art. 727. (Norme per la formazione delle porzioni).
Art. 728. (Conguagli in danaro).
Art. 729. (Assegnazione o attribuzione delle porzioni).
Art. 730. (Deferimento delle operazioni a un notaio).
Art. 731. (Suddivisioni tra stirpi).
Art. 732. (Diritto di prelazione).
Art. 733. (Norme date dal testatore per la divisione).
Art. 734. (Divisione fatta dal testatore).
Art. 735. (Preterizione di eredi e lesione di legittima).
Art. 736. (Consegna dei documenti).
Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione.
Art. 738. Limiti della collazione per il coniuge.
Art. 739. (Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi).
Art. 740. Donazioni fatte all’ascendente dell’erede.
Art. 741. Collazione di assegnazioni varie.
Art. 742. (Spese non soggette a collazione).
Art. 743. (Societa’ contratta con l’erede).
Art. 744. (Perimento della cosa donata).
Art. 745. (Frutti e interessi).
Art. 746. (Collazione d’immobili).
Art. 747. (Collazione per imputazione).
Art. 748. (Miglioramenti, spese e deterioramenti).
Art. 749. (Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato).
Art. 750. (Collazione di mobili).
Art. 751. (Collazione del danaro).
Art. 752. (Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi).
Art. 753. (Immobili gravati da rendita redimibile).
Art. 754. (Pagamento dei debiti e rivalsa).
Art. 755. (Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede).
Art. 756. (Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti).
Art. 757. (Diritto dell’erede sulla propria quota).
Art. 758. (Garanzia tra coeredi).
Art. 759. (Evizione subita da un coerede).
Art. 760. (Inesigibilita’ di crediti).
Art. 761. (Annullamento per violenza o dolo).
Art. 762. (Omissione di beni ereditari).
Art. 763. (Rescissione per lesione).
Art. 764. (Atti diversi dalla divisione).
Art. 765. (Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).
Art. 766. (Stima dei beni).
Art. 767. (Facolta’ del coerede di dare il supplemento).
Art. 768. (Alienazione della porzione ereditaria).
Art. 768 bis. (Nozione).
Art. 768 ter. (Forma).
Art. 768 quater. (Partecipazione).
Art. 768 quinquies. (Vizi del consenso).
Art. 768 sexies. (Rapporti con i terzi).
Art. 768 septies. (Scioglimento).
Art. 768 octies. (Controversie).
