LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO V
DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 112. (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Art. 113. (Pronuncia secondo diritto).
Art. 114. (Pronuncia secondo equità a richiesta di parte).
Art. 115. (Disponibilità delle prove).
Art. 116. (Valutazione delle prove).
Art. 117. (Interrogatorio non formale delle parti).
Art. 118. (Ordine d'ispezione di persone e di cose).
Art. 119. (Imposizione di cauzione).
Art. 120. (Pubblicità della sentenza).
