LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO VI
DEGLI ATTI PROCESSUALI
Art. 121. (Libertà di forme).
Art. 122. (Uso della lingua italiana – Nomina dell'interprete).
Art. 123. (Nomina del traduttore).
Art. 124. (Interrogazione del sordo e del muto).
Art. 125. (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).
Art. 126. (Contenuto del processo verbale).
Art. 127. (Direzione dell'udienza).
Art. 127 bis. (Udienza mediante collegamenti audiovisivi).
Art. 127 ter. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza).
Art. 128. (Udienza pubblica).
Art. 129. (Doveri di chi interviene o assiste all'udienza).
Art. 130. (Redazione del processo verbale).
Art. 131. (Forma dei provvedimenti in generale).
Art. 132. (Contenuto della sentenza).
Art. 133. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza).
Art. 134. (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza).
Art. 135. (Forma e contenuto del decreto).
Art. 136. (Comunicazioni).
Art. 137. (Notificazioni).
Art. 138. (Notificazione in mani proprie).
Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio).
Art. 140. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).
Art. 141. (Notificazione presso il domiciliatario).
Art. 142. (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel Regno).
Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
Art. 144. (Notificazione alle amministrazioni dello Stato).
Art. 145. (Notificazione alle persone giuridiche).
Art. 146. (Notificazione a militari in attività di servizio).
Art. 147. (Tempo delle notificazioni).
Art. 148. (Relazione di notificazione).
Art. 149. (Notificazione a mezzo del servizio postale).
Art. 149 bis. (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario).
Art. 150. (Notificazione per pubblici proclami).
Art. 151. (Forme di notificazione ordinate dal giudice).
Art. 152. (Termini legali e termini giudiziari).
Art. 153. (Improrogabilità dei termini perentori).
Art. 154. (Prorogabilità del termine ordinatorio).
Art. 155. (Computo dei termini).
Art. 156. (Rilevanza della nullità).
Art. 157. (Rilevabilità e sanatoria della nullità).
Art. 158. (Nullità derivante dalla costituzione del giudice).
Art. 159. (Estensione della nullità).
Art. 160. (Nullità della notificazione).
Art. 161. (Nullità della sentenza).
Art. 162. (Pronuncia sulla nullità).
