LIBRO SECONDO
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
TITOLO I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Art. 163. (Contenuto della citazione).
Art. 163 bis. (Termini per comparire).
Art. 164. (Nullità della citazione).
Art. 165. (Costituzione dell'attore).
Art. 166. (Costituzione del convenuto).
Art. 167. (Comparsa di risposta).
Art. 168. (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio).
Art. 168 bis. (Designazione del giudice istruttore).
Art. 169. (Ritiro dei fascicoli di parte).
Art. 170. (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).
Art. 171. (Ritardata costituzione delle parti).
Art. 171 bis. (Verifiche preliminari).
Art. 171 ter. (Memorie integrative).
Art. 172. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581.
Art. 173. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1950, N. 581.
Art. 174. (Immutabilità del giudice istruttore).
Art. 175. (Direzione del procedimento).
Art. 176. (Forma dei provvedimenti).
Art. 177. (Effetto e revoca delle ordinanze).
Art. 178. (Controllo del collegio sulle ordinanze).
Art. 179. (Ordinanze di condanna a pene pecuniarie).
Art. 180. (Forma di trattazione).
Art. 181. (Mancata comparizione delle parti).
Art. 182. (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione).
Art. 183. (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa).
Art. 183 bis. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.
Art. 183 ter. (Ordinanza di accoglimento della domanda).
Art. 183 quater. (Ordinanza di rigetto della domanda).
Art. 184. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Art. 184 bis. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.
Art. 185. (Tentativo di conciliazione).
Art. 185 bis. (Proposta di conciliazione del giudice).
Art. 186. (Pronuncia dei provvedimenti).
Art. 186 bis. (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate).
Art. 186 ter. (Istanza di ingiunzione).
Art. 186 quater. (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione).
Art. 187. (Provvedimenti del giudice istruttore).
Art. 188. (Attività istruttoria del giudice).
Art. 189. (Rimessione al collegio).
Art. 190. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Art. 190 bis. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.
Art. 191. (Nomina del consulente tecnico).
Art. 192. (Astensione e ricusazione del consulente).
Art. 193. (Giuramento del consulente).
Art. 194. (Attività del consulente).
Art. 195. (Processo verbale e relazione).
Art. 196. (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente).
Art. 197. (Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio).
Art. 198. (Esame contabile).
Art. 199. (Processo verbale di conciliazione).
Art. 200. (Mancata conciliazione).
Art. 201. (Consulente tecnico di parte).
Art. 202. (Tempo, luogo e modo dell'assunzione).
Art. 203. (Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale).
Art. 204. (Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani).
Art. 205. (Risoluzione degli incidenti relativi alla prova).
Art. 206. (Assistenza delle parti all'assunzione).
Art. 207. (Processo verbale dell'assunzione).
Art. 208. (Decadenza dall'assunzione).
Art. 209. (Chiusura dell'assunzione).
Art. 210. (Ordine di esibizione alla parte o al terzo).
Art. 211. (Tutela dei diritti del terzo).
Art. 212. (Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio).
Art. 213. (Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione).
Art. 214. (Disconoscimento della scrittura privata).
Art. 215. (Riconoscimento tacito della scrittura privata).
Art. 216. (Istanza di verificazione).
Art. 217. (Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori).
Art. 218. (Scritture di comparazione presso depositari).
Art. 219. (Redazione di scritture di comparazione).
Art. 220. (Pronuncia del collegio).
Art. 221. (Modo di proposizione e contenuto della querela).
Art. 222. (Interpello della parte che ha prodotto la scrittura).
Art. 223. (Processo verbale di deposito del documento).
Art. 224. (Sequestro del documento).
Art. 225. (Decisione sulla querela).
Art. 226. (Contenuto della sentenza).
Art. 227. (Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela).
Art. 228. (Confessione giudiziale).
Art. 229. (Confessione spontanea).
Art. 230. (Modo dell'interrogatorio).
Art. 231. (Risposta).
Art. 232. (Mancata risposta).
Art. 233. (Deferimento del giuramento decisorio).
Art. 234. (Riferimento).
Art. 235. (Irrevocabilità).
Art. 236. (Caso di revocabilità).
Art. 237. (Risoluzione delle contestazioni).
Art. 238. (Prestazione).
Art. 239. (Mancata prestazione).
Art. 240. (Deferimento del giuramento suppletorio).
Art. 241. (Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione).
Art. 242. (Divieto di riferire il giuramento suppletorio).
Art. 243. (Rinvio alle norme sul giuramento decisorio).
Art. 244. (Modo di deduzione).
Art. 245. (Ordinanza di ammissione).
Art. 246. (Incapacità a testimoniare).
Art. 247. (Divieto di testimoniare).
Art. 248. (Audizione dei minori degli anni quattordici).
Art. 249. (Facoltà d'astensione).
Art. 250. (Intimazione ai testimoni).
Art. 251. (Giuramento dei testimoni).
Art. 252. (Identificazione dei testimoni).
Art. 253. (Interrogazioni e risposte).
Art. 254. (Confronto dei testimoni).
Art. 255. (Mancata comparizione dei testimoni).
Art. 256. (Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza).
Art. 257. (Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame).
Art. 257 bis. (Testimonianza scritta).
Art. 258. (Ordinanza d'ispezione).
Art. 259. (Modo dell'ispezione).
Art. 260. (Ispezione corporale).
Art. 261. (Riproduzioni, copie ed esperimenti).
Art. 262. (Poteri del giudice istruttore).
Art. 263. (Presentazione e accettazione del conto).
Art. 264. (Impugnazione e discussione).
Art. 265. (Giuramento).
Art. 266. (Revisione del conto approvato).
Art. 267. (Costituzione del terzo interveniente).
Art. 268. (Termine per l'intervento).
Art. 269. (Chiamata di un terzo in causa).
Art. 270. (Chiamata di un terzo per ordine del giudice).
Art. 271. (Costituzione del terzo chiamato).
Art. 272. (Decisione delle questioni relative all'intervento).
Art. 273. (Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa).
Art. 274. (Riunione di procedimenti relativi a cause connesse).
Art. 274 bis. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.
Art. 275. (Decisione del collegio).
Art. 275 bis. (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio).
Art. 276. (Deliberazione).
Art. 277. (Pronuncia sul merito).
Art. 278. (Condanna generica – Provvisionale).
Art. 279. (Forma dei provvedimenti del collegio).
Art. 280. (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio).
Art. 281. (Rinnovazione di prove davanti al collegio).
Art. 281 bis. (Norme applicabili).
Art. 281 ter. (Poteri istruttori del giudice).
Art. 281 quater. (Decisione del tribunale in composizione monocratica).
Art. 281 quinquies. (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista).
Art. 281 sexies. (Decisione a seguito di trattazione orale).
Art. 281 septies. (Rimessione della causa al giudice monocratico).
Art. 281 octies. (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale).
Art. 281 novies. (post non trovato)
Art. 281 decies. (Ambito di applicazione).
Art. 281 undecies. (Forma della domanda e costituzione delle parti).
Art. 281 duodecies. (Procedimento).
Art. 281 terdecies. (Decisione).
Art. 282. (Esecuzione provvisoria).
Art. 283. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).
Art. 284. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 581.
Art. 285. (Modo di notificazione della sentenza).
Art. 286. (Notificazione nel caso d'interruzione).
Art. 287. (Casi di correzione).
Art. 288. (Procedimento di correzione).
Art. 289. (Integrazione dei provvedimenti istruttori).
Art. 290. (Contumacia dell'attore).
Art. 291. (Contumacia del convenuto).
Art. 292. (Notificazione e comunicazione di atti al contumace).
Art. 293. (Costituzione del contumace).
Art. 294. (Rimessione in termini).
Art. 295. (Sospensione necessaria).
Art. 296. (Sospensione su istanza delle parti).
Art. 297. (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione).
Art. 298. (Effetti della sospensione).
Art. 299. (Morte o perdita della capacità prima della costituzione).
Art. 300. (Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace).
Art. 301. (Morte o impedimento del procuratore).
Art. 302. (Prosecuzione del processo).
Art. 303. (Riassunzione del processo).
Art. 304. (Effetti dell'interruzione).
Art. 305. (Mancata prosecuzione o riassunzione).
Art. 306. (Rinuncia agli atti del giudizio).
Art. 307. (Estinzione del processo per inattività delle parti).
Art. 308. (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza).
Art. 309. (Mancata comparizione all'udienza).
Art. 310. (Effetti dell'estinzione del processo).
