Codice di Procedura Civile – TITOLO III – DELLE IMPUGNAZIONI (artt. 323-408)

di | 28 Ottobre 1940

LIBRO SECONDO

DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO III

DELLE IMPUGNAZIONI

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Art. 323. (Mezzi di impugnazione).
Art. 324. (Cosa giudicata formale).
Art. 325. (Termini per le impugnazioni).
Art. 326. (Decorrenza dei termini).
Art. 327. (Decadenza dall'impugnazione).
Art. 328. (Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta).
Art. 329. (Acquiescenza totale o parziale).
Art. 330. (Notificazione dell'impugnazione).
Art. 331. (Integrazione del contradittorio in cause inscindibili).
Art. 332. (Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili).
Art. 333. (Impugnazioni incidentali).
Art. 334. (Impugnazioni incidentali tardive).
Art. 335. (Riunione delle impugnazioni separate).
Art. 336. (Effetti della riforma o della cassazione).
Art. 337. (Sospensione dell'esecuzione e dei processi).
Art. 338. (Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione).
Art. 339. (Appellabilità delle sentenze).
Art. 340. (Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive).
Art. 341. (Giudice dell'appello).
Art. 342. (Forma dell'appello).
Art. 343. (Modo e termine dell'appello incidentale).
Art. 344. (Intervento in appello).
Art. 345. (Domande ed eccezioni nuove).
Art. 346. (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).
Art. 347. (Forme e termini della costituzione in appello).
Art. 348. (Improcedibilità d'appello).
Art. 348 bis. (Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello).
Art. 348 ter. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Art. 349. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 OTTOBRE 1950, N. 857.
Art. 349 bis. (Nomina dell'istruttore).
Art. 350. (Trattazione).
Art. 350 bis. (Decisione a seguito di discussione orale).
Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).
Art. 352. (Decisione).
Art. 353. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Art. 354. (Rimessione al primo giudice).
Art. 355. (Provvedimenti sulla querela di falso).
Art. 356. (Ammissione e assunzione di prove).
Art. 357. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 358. (Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile).
Art. 359. (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).
Art. 360. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).
Art. 360 bis. (Inammissibilità del ricorso).
Art. 361. (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive).
Art. 362. (Altri casi di ricorso).
Art. 363. (Principio di diritto nell'interesse della legge).
Art. 363 bis. (Rinvio pregiudiziale).
Art. 364. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793.
Art. 365. (Sottoscrizione del ricorso).
Art. 366. (Contenuto del ricorso).
Art. 366 bis. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.
Art. 367. (Sospensione del processo di merito).
Art. 368. (Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto).
Art. 369. (Deposito del ricorso).
Art. 370. (Controricorso).
Art. 371. (Ricorso incidentale).
Art. 371 bis. (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio).
Art. 372. (Produzione di altri documenti).
Art. 373. (Sospensione dell'esecuzione).
Art. 374. (Pronuncia a sezioni unite).
Art. 375.
Art. 376. (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni).
Art. 377. (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente).
Art. 378. (Deposito di memorie).
Art. 379. (Discussione).
Art. 380. (Deliberazione della sentenza).
Art. 380 bis. (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati).
Art. 380 bis.1. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio).
Art. 380 ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza).
Art. 381. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793.
Art. 382. (Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza).
Art. 383. (Cassazione con rinvio).
Art. 384. (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito).
Art. 385. (Provvedimenti sulle spese).
Art. 386. (Effetti della decisione sulla giurisdizione).
Art. 387. (Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile).
Art. 388. (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito).
Art. 389. (Domande conseguenti alla cassazione).
Art. 390. (Rinuncia).
Art. 391. (Pronuncia sulla rinuncia).
Art. 391 bis. (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione).
Art. 391 ter. (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo).
Art. 391 quater. (Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo).
Art. 392. (Riassunzione della causa).
Art. 393. (Estinzione del processo).
Art. 394. (Procedimento in sede di rinvio).
Art. 395. (Casi di revocazione).
Art. 396. (Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello).
Art. 397. (Revocazione proponibile dal pubblico ministero).
Art. 398. (Proposizione della domanda).
Art. 399. (Deposito della citazione e della risposta).
Art. 400. (Procedimento).
Art. 401. (Sospensione dell'esecuzione).
Art. 402. (Decisione).
Art. 403. (Impugnazione della sentenza di revocazione).
Art. 404. (Casi di opposizione di terzo).
Art. 405. (Domanda di opposizione).
Art. 406. (Procedimento).
Art. 407. (Sospensione dell'esecuzione).
Art. 408. (Decisione).

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