LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI
Art. 633. (Condizioni di ammissibilità).
Art. 634. (Prova scritta).
Art. 635. (Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici).
Art. 636. (Parcella delle spese e prestazioni).
Art. 637. (Giudice competente).
Art. 638. (Forma della domanda e deposito).
Art. 639. (Ricorso per consegna di cose fungibili).
Art. 640. (Rigetto della domanda).
Art. 641. (Accoglimento della domanda).
Art. 642. (Esecuzione provvisoria).
Art. 643. (Notificazione del decreto).
Art. 644. (Mancata notificazione del decreto).
Art. 645. (Opposizione).
Art. 646. (Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro).
Art. 647. (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente).
Art. 648. (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione).
Art. 649. (Sospensione dell'esecuzione provvisoria).
Art. 650. (Opposizione tardiva).
Art. 651. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793.
Art. 652. (Conciliazione).
Art. 653. (Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione).
Art. 654. (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione).
Art. 655. (Iscrizione d'ipoteca).
Art. 656. (Impugnazioni).
Art. 657. (Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione).
Art. 658. (Intimazione di sfratto per morosità).
Art. 659. (Rapporto di locazione d'opera).
Art. 660. (Forma dell'intimazione).
Art. 661. (Giudice competente).
Art. 662. (Mancata comparizione del locatore).
Art. 663. (Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato).
Art. 664. (Pagamento dei canoni).
Art. 665. (Opposizione, provvedimenti del giudice).
Art. 666. (Contestazione sull'ammontare dei canoni).
Art. 667. (Mutamento del rito).
Art. 668. (Opposizione dopo la convalida).
Art. 669. (Giudizio separato per il pagamento di canoni).
Art. 669 bis. (Forma della domanda).
Art. 669 ter. (Competenza anteriore alla causa).
Art. 669 quater. (Competenza in corso di causa).
Art. 669 quinquies. (Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale).
Art. 669 sexies. (Procedimento).
Art. 669 septies. (Provvedimento negativo).
Art. 669 octies. (Provvedimento di accoglimento).
Art. 669 novies. (Inefficacia del provvedimento cautelare).
Art. 669 decies. (Revoca e modifica).
Art. 669 undecies. (Cauzione).
Art. 669 duodecies. (Attuazione).
Art. 669 terdecies. (Reclamo contro i provvedimenti cautelari).
Art. 669 quaterdecies. (Ambito di applicazione).
Art. 670. (Sequestro giudiziario).
Art. 671. (Sequestro conservativo).
Art. 672. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 673. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 674. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 675. (Termine d'efficacia del provvedimento).
Art. 676. (Custodia nel caso di sequestro giudiziario).
Art. 677. (Esecuzione del sequestro giudiziario).
Art. 678. (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili).
Art. 679. (Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili).
Art. 680. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 681. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 682. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 683. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 684. (Revoca del sequestro).
Art. 685. (Vendita delle cose deteriorabili).
Art. 686. (Conversione del sequestro conservativo in pignoramento).
Art. 687. (Casi speciali di sequestro).
Art. 688. (Forma dell'istanza).
Art. 689. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 690. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 691. (Contravvenzione al divieto del giudice).
Art. 692. (Assunzione di testimoni).
Art. 693. (Istanza).
Art. 694. (Ordine di comparizione).
Art. 695. (Ammissione del mezzo di prova).
Art. 696. (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale).
Art. 696 bis. (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite).
Art. 697. (Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza).
Art. 698. (Assunzione ed efficacia delle prove preventive).
Art. 699. (Istruzione preventiva in corso di causa).
Art. 700. (Condizioni per la concessione).
Art. 701. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 702. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Art. 702 bis. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Art. 702 ter. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Art. 702 quater. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Art. 703. (Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso).
Art. 704. (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio).
Art. 705. (Divieto di proporre giudizio petitorio).
