LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 69. (Azione del pubblico ministero).
Art. 70. (Intervento in causa del pubblico ministero).
Art. 71. (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero).
Art. 72. (Poteri del pubblico ministero).
Art. 73. (Astensione del pubblico ministero).
Art. 74. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.
