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Codice di Procedura Civile – TITOLO II – DEL PUBBLICO MINISTERO (artt. 69-74)

di Redazione ai | 28 Ottobre 1940
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LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

DEL PUBBLICO MINISTERO

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Art. 69. (Azione del pubblico ministero).
Art. 70. (Intervento in causa del pubblico ministero).
Art. 71. (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero).
Art. 72. (Poteri del pubblico ministero).
Art. 73. (Astensione del pubblico ministero).
Art. 74. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.

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