LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO V
DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
Art. 784. (Litisconsorzio necessario).
Art. 785. (Pronuncia sulla domanda di divisione).
Art. 786. (Direzione delle operazioni).
Art. 787. (Vendita di mobili).
Art. 788. (Vendita di immobili).
Art. 789. (Progetto di divisione e contestazioni su di esso).
Art. 790. (Operazioni davanti al notaio).
Art. 791. (Progetto di divisione formato dal notaio).
Art. 791 bis. (Divisione a domanda congiunta).
