PARTE PRIMA
Libro III
PROVE
Art. 187. Oggetto della prova.
Art. 188. Liberta' morale della persona nell'assunzione della prova.
Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge.
Art. 190. Diritto alla prova.
Art. 190-bis. Requisiti della prova in casi particolari.
Art. 191. Prove illegittimamente acquisite.
Art. 192. Valutazione della prova.
Art. 193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.
Art. 194. Oggetto e limiti della testimonianza.
Art. 195. Testimonianza indiretta.
Art. 196. Capacita' di testimoniare.
Art. 197. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone.
Art. 197-bis. Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone.
Art. 198. Obblighi del testimone.
Art. 199. Facolta' di astensione dei prossimi congiunti.
Art. 200. Segreto professionale.
Art. 201. Segreto di ufficio.
Art. 202.
Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.
Art. 204. Esclusione del segreto.
Art. 205. Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato.
Art. 206. Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici.
Art. 206-bis. Assunzione della testimonianza di cardinali.
Art. 207. Testimoni sospettati di falsita' o reticenza Testimoni renitenti.
Art. 208. Richiesta dell'esame.
Art. 209. Regole per l'esame.
Art. 210. Esame di persona imputata in un procedimento connesso.
Art. 211. Presupposti del confronto.
Art. 212. Modalita' del confronto.
Art. 213. Ricognizione di persone. Atti preliminari.
Art. 214. Svolgimento della ricognizione.
Art. 215. Ricognizione di cose.
Art. 216. Altre ricognizioni.
Art. 217. Pluralita' di ricognizioni.
Art. 218. Presupposti dell'esperimento giudiziale.
Art. 219. Modalita' dell'esperimento giudiziale.
Art. 220. Oggetto della perizia.
Art. 221. Nomina del perito.
Art. 222. Incapacita' e incompatibilita' del perito.
Art. 223. Astensione e ricusazione del perito.
Art. 224. Provvedimenti del giudice.
Art. 224-bis. Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla liberta' personale.
Art. 225. Nomina del consulente tecnico.
Art. 226. Conferimento dell'incarico.
Art. 227. Relazione peritale.
Art. 228. Attivita' del perito.
Art. 229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali.
Art. 230. Attivita' dei consulenti tecnici.
Art. 231. Sostituzione del perito.
Art. 232. Liquidazione del compenso al perito.
Art. 233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.
Art. 234. Prova documentale.
Art. 234-bis. Acquisizione di documenti e dati informatici.
Art. 235. Documenti costituenti corpo del reato.
Art. 236. Documenti relativi al giudizio sulla personalita'.
Art. 237. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato.
Art. 238. Verbali di prove di altri procedimenti.
Art. 238-bis.
Art. 239. Accertamento della provenienza dei documenti.
Art. 240. Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali.
Art. 241. Documenti falsi.
Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni.
Art. 243. Rilascio di copie.
Art. 244. Casi e forme delle ispezioni.
Art. 245. Ispezione personale.
Art. 246. Ispezione di luoghi o di cose.
Art. 247. Casi e forme delle perquisizioni.
Art. 248. Richiesta di consegna.
Art. 249. Perquisizioni personali.
Art. 250. Perquisizioni locali.
Art. 251. Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali.
Art. 252. Sequestro conseguente a perquisizione.
Art. 252-bis. Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.
Art. 253. Oggetto e formalita' del sequestro.
Art. 254. Sequestro di corrispondenza.
Art. 254-bis.
Art. 255. Sequestro presso banche.
Art. 256. Dovere di esibizione e segreti.
Art. 256-bis. Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorita' giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza.
Art. 256-ter. Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato.
Art. 257. Riesame del decreto di sequestro.
Art. 258. Copie dei documenti sequestrati.
Art. 259. Custodia delle cose sequestrate.
Art. 260.
Art. 260-bis. Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca.
Art. 261. Rimozione e riapposizione dei sigilli.
Art. 262. Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.
Art. 263. Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.
Art. 263-bis. Ordine di conservazione di dati.
Art. 264.
Art. 265.
Art. 266. Limiti di ammissibilita'.
Art. 266-bis.
Art. 267. Presupposti e forme del provvedimento.
Art. 268. Esecuzione delle operazioni.
Art. 268-bis.
Art. 268-ter.
Art. 268-quater.
Art. 269. Conservazione della documentazione.
Art. 270. Utilizzazione in altri procedimenti.
Art. 270-bis. Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.
Art. 271. Divieti di utilizzazione.
