PARTE PRIMA
Libro IV
MISURE CAUTELARI
Art. 272. Limitazioni alle liberta' della persona.
Art. 273. Condizioni generali di applicabilita' delle misure.
Art. 274. Esigenze cautelari.
Art. 275. Criteri di scelta delle misure.
Art. 275-bis. Particolari modalita' di controllo.
Art. 276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte.
Art. 276-bis. Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri.
Art. 277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari.
Art. 278. Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure.
Art. 279. Giudice competente.
Art. 280. Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive.
Art. 281. Divieto di espatrio.
Art. 282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare.
Art. 282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Art. 282-quater. Obblighi di comunicazione.
Art. 283. Divieto e obbligo di dimora.
Art. 284. Arresti domiciliari.
Art. 285. Custodia cautelare in carcere.
Art. 285-bis. Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri.
Art. 286. Custodia cautelare in luogo di cura.
Art. 286-bis. Divieto di custodia cautelare.
Art. 287. Condizioni di applicabilita' delle misure interdittive.
Art. 288.
Art. 289. Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
Art. 289-bis. Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 290. Divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali o imprenditoriali.
Art. 291. Procedimento applicativo.
Art. 292. Ordinanza del giudice.
Art. 293. Adempimenti esecutivi.
Art. 294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.
Art. 295. Verbale di vane ricerche.
Art. 296. L a t i t a n z a.
Art. 297. Computo dei termini di durata delle misure.
Art. 298. Sospensione dell'esecuzione delle misure.
Art. 299. Revoca e sostituzione delle misure.
Art. 300.
Art. 301. Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie.
Art. 302. Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare.
Art. 303. Termini di durata massima della custodia cautelare..
Art. 304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Art. 305. Proroga della custodia cautelare.
Art. 306. Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure.
Art. 307. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini.
Art. 308. Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare.
Art. 309. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
Art. 310. A p p e l l o.
Art. 311. Ricorso per cassazione.
Art. 312. Condizioni di applicabilita'.
Art. 313. Procedimento.
Art. 314. Presupposti e modalita' della decisione.
Art. 315. Procedimento per la riparazione.
Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento.
Art. 317. Forma del provvedimento. Competenza.
Art. 318. Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo.
Art. 319. Offerta di cauzione.
Art. 320. Esecuzione sui beni sequestrati.
Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo.
Art. 321-bis. Reintegrazione nel possesso dell'immobile.
Art. 322. Riesame del decreto di sequestro preventivo.
Art. 322-bis. Appello.
Art. 323. Perdita di efficacia del sequestro preventivo.
Art. 324. Procedimento di riesame.
Art. 325. Ricorso per cassazione.
