PARTE SECONDA
Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Art. 326. Finalita' delle indagini preliminari.
Art. 327. Direzione delle indagini preliminari.
Art. 327-bis. Attivita' investigativa del difensore.
Art. 328. Giudice per le indagini preliminari.
Art. 329. Obbligo del segreto.
Art. 330. Acquisizione delle notizie di reato.
Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
Art. 332. Contenuto della denuncia.
Art. 333. Denuncia da parte di privati.
Art. 334. R e f e r t o.
Art. 334-bis.
Art. 335. Registro delle notizie di reato.
Art. 335-bis. Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi.
Art. 335-ter. Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini.
Art. 335-quater. Accertamento della tempestivita' dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Art. 335-quinquies. Attivita' di indagine in presenza di cause di giustificazione.
Art. 336.
Art. 337. Formalita' della querela.
Art. 338. Curatore speciale per la querela.
Art. 339. Rinuncia alla querela.
Art. 340. Remissione della querela.
Art. 341. Istanza di procedimento.
Art. 342. Richiesta di procedimento.
Art. 343. Autorizzazione a procedere.
Art. 344. Richiesta di autorizzazione a procedere.
Art. 344-bis. Improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
Art. 345. Difetto di una condizione di procedibilita' Riproponibilita' dell'azione penale.
Art. 346. Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilita'.
Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato.
Art. 348. Assicurazione delle fonti di prova.
Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.
Art. 350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
Art. 351. Altre sommarie informazioni.
Art. 352. Perquisizioni.
Art. 353. Acquisizione di plichi o di corrispondenza.
Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
Art. 355. Convalida del sequestro e suo riesame.
Art. 356. Assistenza del difensore.
Art. 357. Documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria.
Art. 358. Attivita' di indagine del pubblico ministero.
Art. 359. Consulenti tecnici del pubblico ministero.
Art. 359-bis. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.
Art. 359 ter. (post non trovato)
Art. 360. Accertamenti tecnici non ripetibili.
Art. 361. Individuazione di persone e di cose.
Art. 362. Assunzione di informazioni.
Art. 362-bis. Misure urgenti di protezione della persona offesa.
Art. 363. Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso.
Art. 364. Nomina e assistenza del difensore.
Art. 365. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso.
Art. 366. Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori.
Art. 367. Memorie e richieste dei difensori.
Art. 368. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro.
Art. 369. Informazione di garanzia.
Art. 369-bis. Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.
Art. 370. Atti diretti e atti delegati.
Art. 371. Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero.
Art. 371-bis. Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)..
Art. 372. Avocazione delle indagini.
Art. 373. Documentazione degli atti.
Art. 374. Presentazione spontanea.
Art. 375. Invito a presentarsi.
Art. 376. Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto.
Art. 377. Citazioni di persone informate sui fatti.
Art. 378. Poteri coercitivi del pubblico ministero.
Art. 379. Determinazione della pena.
Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.
Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza.
Art. 382. Stato di flagranza.
Art. 382-bis. Arresto in flagranza differita.
Art. 383. Facolta' di arresto da parte dei privati.
Art. 384. Fermo di indiziato di delitto.
Art. 384-bis. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.
Art. 385. Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze.
Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.
Art. 387. Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari.
Art. 387-bis. Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore eta'.
Art. 388. Interrogatorio dell'arrestato o del fermato.
Art. 389. Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
Art. 390. Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo.
Art. 391. Udienza di convalida.
Art. 391-bis. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.
Art. 391-ter. Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.
Art. 391-quater. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.
Art. 391-quinquies. Potere di segretazione del pubblico ministero.
Art. 391-sexies. Accesso ai luoghi e documentazione.
Art. 391-septies. Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico.
Art. 391-octies. Fascicolo del difensore.
Art. 391-novies.
Art. 391-decies. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.
Art. 392. Casi.
Art. 393.
Art. 394. Richiesta della persona offesa.
Art. 395. Presentazione e notificazione della richiesta.
Art. 396.
Art. 397. Differimento dell'incidente probatorio.
Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.
Art. 399. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini.
Art. 400. Provvedimenti per i casi di urgenza.
Art. 401. U d i e n z a.
Art. 402. Estensione dell'incidente probatorio.
Art. 403. Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio.
Art. 404. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile.
Art. 405. Termini per la conclusione delle indagini preliminari.
Art. 406. Proroga dei termini.
Art. 407. Termini di durata massima delle indagini preliminari.
Art. 407-bis. Inizio dell'azione penale. Forme e termini.
Art. 408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Art. 409. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.
Art. 410. Opposizione alla richiesta di archiviazione.
Art. 410-bis. Nullita' del provvedimento di archiviazione.
Art. 411. Altri casi di archiviazione.
Art. 412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale.
Art. 413. Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato.
Art. 414. Riapertura delle indagini.
Art. 415. Reato commesso da persone ignote.
Art. 415-bis. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.
Art. 415-ter. Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facolta' dell'indagato e della persona offesa.
Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero.
Art. 417. Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio.
Art. 418. Fissazione dell'udienza.
Art. 419. Atti introduttivi.
Art. 420. Costituzione delle parti.
Art. 420-bis. Assenza dell'imputato.
Art. 420-ter. Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.
Art. 420-quater. Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
Art. 420-quinquies. Atti urgenti.
Art. 420-sexies. Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.
Art. 421. Discussione.
Art. 421-bis.
Art. 422. Attivita' di integrazione probatoria del giudice.
Art. 423. Modificazione dell'imputazione.
Art. 424. Provvedimenti del giudice.
Art. 425. Sentenza di non luogo a procedere.
Art. 426. Requisiti della sentenza.
Art. 427. Condanna del querelante alle spese e ai danni.
Art. 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
Art. 429. Decreto che dispone il giudizio.
Art. 430. Attivita' integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore.
Art. 430-bis.
Art. 431. Fascicolo per il dibattimento.
Art. 432. Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento.
Art. 433. Fascicolo del pubblico ministero.
Art. 434. Casi di revoca.
Art. 435. Richiesta di revoca.
Art. 436. Provvedimenti del giudice.
Art. 437. Ricorso per cassazione.
