Codice di Procedura Penale – Libro VII – GIUDIZIO (artt. 465-548)

di | 24 Ottobre 1988

PARTE SECONDA

Libro VII

GIUDIZIO

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Art. 465. Atti del presidente del tribunale o della corte di assise.
Art. 466. Facolta' dei difensori.
Art. 467. Atti urgenti.
Art. 468. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici.
Art. 469. Proscioglimento prima del dibattimento.
Art. 470. Disciplina dell'udienza.
Art. 471. Pubblicita' dell'udienza.
Art. 472. Casi in cui si procede a porte chiuse.
Art. 473. Ordine di procedere a porte chiuse.
Art. 474. Assistenza dell'imputato all'udienza.
Art. 475. Allontanamento coattivo dell'imputato.
Art. 476. Reati commessi in udienza.
Art. 477.
Art. 478. Questioni incidentali.
Art. 479. Questioni civili o amministrative.
Art. 480. Verbale di udienza.
Art. 481. Contenuto del verbale.
Art. 482. Diritto delle parti in ordine alla documentazione.
Art. 483. Sottoscrizione e trascrizione del verbale.
Art. 484. Costituzione delle parti.
Art. 485.
Art. 486.
Art. 487.
Art. 488.
Art. 489. Rimedi per l'imputato)) contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare.
Art. 490. Accompagnamento coattivo dell'imputato assente.
Art. 491. Questioni preliminari.
Art. 492. Dichiarazione di apertura del dibattimento.
Art. 493. Richieste di prova.
Art. 493-bis.
Art. 494. Dichiarazioni spontanee dell'imputato.
Art. 495. Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.
Art. 496. Ordine e modalita' dell'assunzione delle prove.
Art. 497. Atti preliminari all'esame dei testimoni.
Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni.
Art. 499. Regole per l'esame testimoniale.
Art. 500.
Art. 501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici.
Art. 502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici.
Art. 503. Esame delle parti private.
Art. 504. Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni.
Art. 505. Facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
Art. 506. Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private.
Art. 507. Ammissione di nuove prove.
Art. 508. Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento.
Art. 509. Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie.
Art. 510. Verbale di assunzione dei mezzi di prova.
Art. 511. Letture consentite.
Art. 511-bis.
Art. 512. Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione.
Art. 512-bis.
Art. 513. Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.
Art. 514. Letture vietate.
Art. 515. Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento.
Art. 516. Modifica della imputazione.
Art. 517. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento.
Art. 518. Fatto nuovo risultante dal dibattimento.
Art. 519. Diritti delle parti.
Art. 520.
Art. 521. Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
Art. 521-bis. Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni.
Art. 522. Nullita' della sentenza per difetto di contestazione.
Art. 523. Svolgimento della discussione.
Art. 524. Chiusura del dibattimento.
Art. 525. Immediatezza della deliberazione.
Art. 526. Prove utilizzabili ai fini della deliberazione.
Art. 527. Deliberazione collegiale.
Art. 528. Lettura del verbale in camera di consiglio.
Art. 529. Sentenza di non doversi procedere.
Art. 530. Sentenza di assoluzione.
Art. 531. Dichiarazione di estinzione del reato.
Art. 532. Provvedimenti sulle misure cautelari personali.
Art. 533. Condanna dell'imputato.
Art. 534. Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Art. 535. Condanna alle spese.
Art. 536. Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna.
Art. 537. Pronuncia sulla falsita' di documenti.
Art. 537-bis. Indegnita' a succedere.
Art. 538. Condanna per la responsabilita' civile.
Art. 539. Condanna generica ai danni e provvisionale.
Art. 540. Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili.
Art. 541. Condanna alle spese relative all'azione civile.
Art. 542. Condanna del querelante alle spese e ai danni.
Art. 543. Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno.
Art. 544. Redazione della sentenza.
Art. 545. Pubblicazione della sentenza.
Art. 545-bis. Condanna a pena sostitutiva.
Art. 546. Requisiti della sentenza.
Art. 547. Correzione della sentenza.
Art. 548. Deposito della sentenza.

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