PARTE SECONDA
Libro IX
IMPUGNAZIONI
Art. 568. Regole generali.
Art. 569. Ricorso immediato per cassazione.
Art. 570. Impugnazione del pubblico ministero.
Art. 571. Impugnazione dell'imputato.
Art. 572. Richiesta della parte civile o della persona offesa.
Art. 573. Impugnazione per i soli interessi civili.
Art. 574. Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili.
Art. 575. Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Art. 576. Impugnazione della parte civile e del querelante.
Art. 577.
Art. 578. Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
Art. 578-bis. Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.
Art. 578-ter. Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
Art. 579. Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza.
Art. 580. Conversione del ricorso in appello.
Art. 581. Forma dell'impugnazione.
Art. 582. Presentazione dell'impugnazione.
Art. 583.
Art. 584. Notificazione della impugnazione.
Art. 585. Termini per l'impugnazione.
Art. 586. Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento.
Art. 587. Estensione dell'impugnazione.
Art. 588. Sospensione della esecuzione.
Art. 589. Rinuncia all'impugnazione.
Art. 590. Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione.
Art. 591. Inammissibilita' dell'impugnazione.
Art. 592. Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione.
Art. 593. Casi di appello.
Art. 593-bis. Appello del pubblico ministero.
Art. 594.
Art. 595. Appello incidentale.
Art. 596. Giudice competente.
Art. 597. Cognizione del giudice di appello.
Art. 598. Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello.
Art. 598-bis. Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.
Art. 598-ter. Assenza dell'imputato in appello.
Art. 599. Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.
Art. 599-bis. Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.
Art. 600. Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili.
Art. 601. Atti preliminari al giudizio.
Art. 602. Dibattimento di appello.
Art. 603. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Art. 604. Questioni di nullita'.
Art. 605. Sentenza.
Art. 606. Casi di ricorso.
Art. 607. Ricorso dell'imputato.
Art. 608. Ricorso del pubblico ministero.
Art. 609. Cognizione della corte di cassazione.
Art. 610. Atti preliminari.
Art. 611. Procedimento.
Art. 612. Sospensione dell'esecuzione della condanna civile.
Art. 613. Difensori.
Art. 614. Dibattimento.
Art. 615. Deliberazione e pubblicazione.
Art. 616. Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilita' del ricorso.
Art. 617. Motivazione e deposito.
Art. 618. Decisioni delle sezioni unite.
Art. 619. Rettificazione di errori non determinanti annullamento.
Art. 620. Annullamento senza rinvio.
Art. 621. Effetti dell'annullamento senza rinvio.
Art. 622. Annullamento della sentenza ai soli effetti civili.
Art. 623. Annullamento con rinvio.
Art. 624. Annullamento parziale.
Art. 624-bis.
Art. 625. Provvedimenti conseguenti alla sentenza.
Art. 625-bis. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.
Art. 625-ter.
Art. 626. Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale.
Art. 627. Giudizio di rinvio dopo annullamento.
Art. 628. Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio.
Art. 628-bis. Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali o dei Protocolli addizionali.
Art. 629. Condanne soggette a revisione.
Art. 629-bis. Rescissione del giudicato.
Art. 630. Casi di revisione.
Art. 631. Limiti della revisione.
Art. 632. Soggetti legittimati alla richiesta.
Art. 633. Forma della richiesta.
Art. 634. Declaratoria d'inammissibilita'.
Art. 635. Sospensione dell'esecuzione.
Art. 636. Giudizio di revisione.
Art. 637. Sentenza.
Art. 638. Revisione a favore del condannato defunto.
Art. 639. Provvedimenti in accoglimento della richiesta.
Art. 640. Impugnabilita' della sentenza.
Art. 641. Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto.
Art. 642. Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta.
Art. 643. Riparazione dell'errore giudiziario.
Art. 644. Riparazione in caso di morte.
Art. 645. Domanda di riparazione.
Art. 646. Procedimento e decisione.
Art. 647. Risarcimento del danno e riparazione.
