PARTE SECONDA
Libro X
ESECUZIONE
Art. 648. Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali.
Art. 649. Divieto di un secondo giudizio.
Art. 650. Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penali.
Art. 651. Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.
Art. 651-bis. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuita' del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.
Art. 652. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.
Art. 653.
Art. 654. Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi.
Art. 655. Funzioni del pubblico ministero.
Art. 656. Esecuzione delle pene detentive.
Art. 657. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.
Art. 657-bis. Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca.
Art. 658. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza.
Art. 658-bis. Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie.
Art. 659. Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.
Art. 660. Esecuzione delle pene pecuniarie.
Art. 661.
Art. 662. Esecuzione delle pene accessorie.
Art. 663. Esecuzione di pene concorrenti.
Art. 664. Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie.
Art. 665. Giudice competente.
Art. 666. Procedimento di esecuzione.
Art. 667. Dubbio sull'identita' fisica della persona detenuta.
Art. 668. Persona condannata per errore di nome.
Art. 669. Pluralita' di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona.
Art. 670. Questioni sul titolo esecutivo.
Art. 671. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.
Art. 672. Applicazione dell'amnistia e dell'indulto.
Art. 673. Revoca della sentenza per abolizione del reato.
Art. 674. Revoca di altri provvedimenti.
Art. 675. Falsita' di documenti.
Art. 676. Altre competenze.
Art. 677. Competenza per territorio.
Art. 678. Procedimento di sorveglianza.
Art. 679. Misure di sicurezza.
Art. 680. Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza.
Art. 681. Provvedimenti relativi alla grazia.
Art. 682. Liberazione condizionale.
Art. 683. Riabilitazione.
Art. 684. Rinvio dell'esecuzione.
Art. 685.
Art. 686.
Art. 687.
Art. 688.
Art. 689.
Art. 690.
Art. 691.
Art. 692. Spese della custodia cautelare.
Art. 693.
Art. 694. Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione.
Art. 695.
