LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
Art. 199. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.
Art. 200. Applicabilita' delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.
Art. 201. Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero.
Art. 202. Applicabilita' delle misure di sicurezza.
Art. 203. Pericolosita' sociale.
Art. 204. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
Art. 205. Provvedimento del giudice.
Art. 206. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
Art. 207. Revoca delle misure di sicurezza personali.
Art. 208. Riesame della pericolosita'.
Art. 209. Persona giudicata per piu' fatti.
Art. 210. Effetti della estinzione del reato o della pena.
Art. 211. Esecuzione delle misure di sicurezza.
Art. 211 bis. Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.
Art. 212. Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza.
Art. 213. Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro.
Art. 214. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.
Art. 215. Specie.
Art. 216. Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Art. 217. Durata minima.
Art. 218. Esecuzione.
Art. 219. Assegnazione a una casa di cura e di custodia.
Art. 220. Esecuzione dell'ordine di ricovero.
Art. 221. Ubriachi abituali.
Art. 222. Ricovero in un manicomio giudiziario.
Art. 223. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario.
Art. 224. Minore non imputabile.
Art. 225. Minore imputabile.
Art. 226. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Art. 227. Riformatori speciali.
Art. 228. Liberta' vigilata.
Art. 229. Casi nei quali puo' essere ordinata la liberta' vigilata.
Art. 230. Casi nei quali deve essere ordinata la liberta' vigilata.
Art. 231. Trasgressione degli obblighi imposti.
Art. 232. Minori o infermi di mente in stato di liberta' vigilata.
Art. 233. Divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie.
Art. 234. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche.
Art. 235. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
Art. 236. Specie: regole generali.
Art. 237. Cauzione di buona condotta.
Art. 238. Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione.
Art. 239. Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta.
Art. 240. Confisca.
Art. 240 bis. Confisca in casi particolari.
