LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO OTTAVO
DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA,
Art. 499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione.
Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
Art. 501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Art. 501 bis. Manovre speculative su merci.
Art. 502. Serrata e sciopero per fini contrattuali.
Art. 503. Serrata e sciopero per fini non contrattuali.
Art. 504. Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero.
Art. 505. Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta.
Art. 506. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.
Art. 507. Boicottaggio.
Art. 508. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.
Art. 509. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
Art. 510. Circostanze aggravanti.
Art. 511. Pena per i capi, promotori e organizzatori.
Art. 512. Pena accessoria.
Art. 512 bis. Trasferimento fraudolento di valori.
Art. 513. Turbata liberta' dell'industria o del commercio.
Art. 513 bis. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza).
Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali.
Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.
Art. 516. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75.
Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Art. 517 bis. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75.
Art. 517 ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale.
Art. 517 quater. Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari.
Art. 517 quinquies. Circostanza attenuante.
Art. 517 sexies. Frode alimentare.
Art. 517 septies. Commercio di alimenti con segni mendaci.
Art. 517 octies. Pena accessoria e circostanze aggravanti.
Art. 518. Pubblicazione della sentenza.
Art. 518.1. Ulteriori pene accessorie.
Art. 518.2. Confisca obbligatoria e per equivalente.
