LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO UNDECIMO
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
Art. 556. Bigamia.
Art. 557. Prescrizione del reato.
Art. 558. Induzione al matrimonio mediante inganno.
Art. 558 bis. Costrizione o induzione al matrimonio.
Art. 559. Adulterio.
Art. 560. Concubinato.
Art. 561. Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante.
Art. 562. Pena accessoria e sanzione civile.
Art. 563. Estinzione del reato.
Art. 564. Incesto.
Art. 565. Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica.
Art. 566. Supposizione o soppressione di stato.
Art. 567. Alterazione di stato.
Art. 568. Occultamento di stato di un ((figlio.
Art. 569. Pena accessoria.
Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza famigliare.
Art. 570 bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Art. 570 ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.
Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Art. 572 bis. Confisca.
Art. 573. Sottrazione consensuale di minorenni.
Art. 574. Sottrazione di persone incapaci.
Art. 574 bis. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero.
Art. 574 ter. Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale.
