Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Art. 287. Campo di applicazione.
Art. 288. Definizioni.
Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni.
Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione.
Art. 291. Obblighi generali.
Art. 292. Coordinamento.
Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni.
Art. 294 bis. Informazione e formazione dei lavoratori.
Art. 295. Termini per l’adeguamento.
Art. 296. Verifiche.
Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.
