Cass. civ., Sez. Unite, n. 30175/2023 del 31/10/2023 (udienza 26/09/2023), ECLI:n/d — Presidente D’ASCOLA PASQUALE, Relatore SCARPA ANTONIO
Il proprietario di un fondo confinante con la strada pubblica che lamenti la mancata adozione dei provvedimenti per il ripristino della viabilità fa valere un interesse legittimo, correlato all’uso speciale del demanio ancorché incidente sul godimento del fondo privato. L’azione risarcitoria per l’omesso esercizio del potere di polizia della strada è quindi esperibile dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, anche se proposta in via autonoma ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6196/2023 R.G. proposto da:
S.O.A. S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato ALLENA GIOVANNI PAOLO
-ricorrente- contro COMUNE DI OLBIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZEO LUCA HEROS
-controricorrente- per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Tempio Pausania, iscritto Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo; letta la memoria ex artt. 380-ter e 380-bis.1. c.p.c. depositata dal controricorrente.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La S.O.A. s.r.l., titolare di concessione edilizia rilasciata nel 2002 per la realizzazione di un edificio residenziale avente accesso nella via Del Moro di Olbia, ha domandato la condanna del Comune di Olbia al risarcimento dei danni ad essa derivati dall’omissione delle attività necessarie al ripristino della viabilità pubblica del prolungamento di via Del Moro. L’attrice ha riferito che un privato aveva opposto resistenze al suo transito per tale strada, sicché aveva instaurato un giudizio possessorio, definito con la sentenza n. 15103/2014 di questa Corte, che, premessa l’accertata natura di strada pubblica o aperta al pubblico transito della via Del Moro, rilevò che non era stata data prova dell’effettivo uso della stessa da parte della S.O.A. s.r.l. A fondamento della domanda risarcitoria, la S.O.A. s.r.l. ha dedotto che il Comune di Olbia, nonostante la conclamata pubblicità della strada, e pur avendo rilasciato la concessione edilizia per l’edificazione del palazzo con accesso da tale strada, ed addirittura l’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico per l’edificazione del palazzo, non ha mai adottato i provvedimenti volti a ristabilire la viabilità della stessa, impedita da un privato con l’apposizione di una catena. Lo stesso privato si era anche opposto ai lavori di messa in sicurezza del cantiere autorizzati dal Comune.
2. In sede di costituzione davanti all’adito Tribunale di Tempio Pausania, il Comune di Olbia ha eccepito il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice amministrativo.
3. Il Tribunale di Tempio Pausania, alla luce dell’eccezione di difetto di giurisdizione, ha rinviato la causa per le conclusioni all’udienza del 26 aprile 2023.
4. La S.O.A. s.r.l. ha proposto con atto notificato il 13 marzo 2023 regolamento di giurisdizione, deducendo: che la causa concerne “la violazione del dovere di custodia tanto da consentire, in sostanza, la chiusura al pubblico transito di una strada, ed il conseguente danno da privazione del proprio diritto di accesso pubblico al fondo”; che “il caso di specie non attiene ad un provvedimento amministrativo impugnabile, ma ad un semplice comportamento omissivo del Comune, in violazione sia del dovere di custodia che del principio dell’affidamento onde è da escludere la giurisdizione amministrativa”; che “alla violazione del dovere di custodia come sopra inteso si accompagna la violazione dell’affidamento dell’attore sul corretto esercizio del dovere pubblico, pacificamente ricadente nel principio del neminem laedere”.
5. Il Comune di Olbia replica che “la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste sia nel caso in cui venga in rilievo un provvedimento amministrativo, sia nell’ipotesi in cui non sia stato adottato detto provvedimento, e quindi non esercitato il potere pubblico di cui lo stesso costituisce manifestazione”; che la S.O.A. s.r.l. “ha lamentato il mancato esercizio di poteri pubblici e la conseguente mancata adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali che, ove posti in essere, a suo avviso lo avrebbero tutelato: proprio la fattispecie prevista dal citato art. 7, commi 1 e 4 del CPA”; che “nessun provvedimento amministrativo è stato ritirato in autotutela o annullato giudizialmente, perché mai in precedenza era stato adottato e tale omissione costituisce l’oggetto della doglianza del ricorrente che, da essa, fa discendere gli asseriti danni di cui pretende il risarcimento”.
6. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è ammissibile, in quanto proposto prima che il giudice di primo grado abbia definito il giudizio dinanzi a sé, ancorché dalla stessa parte che ha instaurato il giudizio di merito, sussistendo, in ragione dell’eccezione del convenuto, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione immodificabile (arg. da Cass. Sez. Unite n. 15122 del 2022). individuare il giudice fornito di potere giurisdizionale in relazione alla concreta controversia, comporta l’esame diretto degli atti e delle risultanze processuali, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della questione.
La decisione sulla giurisdizione è peraltro determinata dall’oggetto della domanda espressamente proposta in via principale.
8. La S.O.A. s.r.l., titolare di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio residenziale avente accesso nella via Del Moro di Olbia, ha agito per conseguire la condanna del Comune di Olbia al risarcimento dei danni ad essa derivati dall’omissione delle attività necessarie al ripristino della viabilità pubblica del prolungamento di via Del Moro, impedita dal comportamento materiale di un privato.
9. L’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), rubricato “[p]oteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, prescrive che gli enti proprietari delle strade, “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, provvedono, tra l’altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade, al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di legge, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
10. Va allora affermato che il proprietario di un fondo confinante con la strada pubblica, il quale lamenti la mancata adozione da parte dell’amministrazione comunale dei provvedimenti diretti al ripristino della viabilità, così da consentirgli il transito per l’accesso ad una costruzione sul fondo medesimo, fa valere un interesse legittimo rispetto alla attività di gestione del bene demaniale, correlato alla titolarità di un uso speciale dello stesso, ancorché incidente sul godimento della proprietà privata del frontista. Ne consegue che l’azione risarcitoria fondata sulla asserita lesione di tale posizione di interesse legittimo e dei diritti patrimoniali conseguenziali del privato, cagionata dall’omesso esercizio, da parte dell’amministrazione comunale, del potere autoritativo rientrante nelle competenze municipali in materia di polizia e vigilanza a tutela delle strade e della viabilità, è esperibile dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, pure se introdotta in via autonoma, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010 (arg. da Cass. Sez. Unite n. 33851 del 2021; n. 13568 del 2015; n. 1202 del 1988; anche Cass. Sez. 3, n.
11. Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale le parti vanno rimesse anche per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti anche per la liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite
