Codice di Procedura Civile – TITOLO II – DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA (artt. 483-604)

di | 28 Ottobre 1940

LIBRO TERZO

DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO II

DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

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Art. 483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione).
Art. 484. (Giudice dell'esecuzione).
Art. 485. (Audizione degli interessati).
Art. 486. (Forma delle domande e delle istanze).
Art. 487. (Forma dei provvedimenti del giudice).
Art. 488. (Fascicolo dell'esecuzione).
Art. 489. (Notificazioni e comunicazioni).
Art. 490. (Pubblicità degli avvisi).
Art. 491. (Inizio dell'espropriazione).
Art. 492. (Forma del pignoramento).
Art. 492 bis. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).
Art. 493. (Pignoramenti su istanza di più creditori).
Art. 494. (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario).
Art. 495. (Conversione del pignoramento).
Art. 496. (Riduzione del pignoramento).
Art. 497. (Cessazione dell'efficacia del pignoramento).
Art. 498. (Avviso ai creditori iscritti).
Art. 499. (Intervento).
Art. 500. (Effetti dell'intervento).
Art. 501. (Termine dilatorio del pignoramento).
Art. 502. (Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno).
Art. 503. (Modi della vendita forzata).
Art. 504. (Cessazione della vendita forzata).
Art. 505. (Assegnazione).
Art. 506. (Valore minimo per l'assegnazione).
Art. 507. (Forma dell'assegnazione).
Art. 508. (Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario).
Art. 509. (Composizione della somma ricavata).
Art. 510. (Distribuzione della somma ricavata).
Art. 511. (Domanda di sostituzione).
Art. 512. (Risoluzione delle controversie).
Art. 513. (Ricerca delle cose da pignorare).
Art. 514. (Cose mobili assolutamente impignorabili).
Art. 515. (Cose mobili relativamente impignorabili).
Art. 516. (Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo).
Art. 517. (Scelta delle cose da pignorare).
Art. 518. (Forma del pignoramento).
Art. 519. (Tempo del pignoramento).
Art. 520. (Custodia dei mobili pignorati).
Art. 521. (Nomina e obblighi del custode).
Art. 521 bis. (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
Art. 522. (Compenso del custode).
Art. 523. (Unione di pignoramenti).
Art. 524. (Pignoramento successivo).
Art. 525. (Condizioni e tempo dell'intervento).
Art. 526. (Facoltà dei creditori intervenuti).
Art. 527. ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
Art. 528. (Intervento tardivo).
Art. 529. (Istanza di assegnazione o di vendita).
Art. 530. (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita).
Art. 531. (Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili).
Art. 532. (Vendita a mezzo di commissionario).
Art. 533. (Obblighi del commissionario).
Art. 534. (Vendita all'incanto).
Art. 534 bis. (Delega delle operazioni di vendita).
Art. 534 ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione).
Art. 535. (Prezzo base dell'incanto).
Art. 536. (Trasporto e ricognizione delle cose da vendere).
Art. 537. (Modo dell'incanto).
Art. 538. (Nuovo incanto).
Art. 539. (Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento).
Art. 540. (Pagamento del prezzo e rivendita).
Art. 540 bis. (Integrazione del pignoramento).
Art. 541. (Distribuzione amichevole).
Art. 542. (Distribuzione giudiziale).
Art. 543. (Forma del pignoramento).
Art. 544. (Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato).
Art. 545. (Crediti impignorabili).
Art. 546. (Obblighi del terzo).
Art. 547. (Dichiarazione del terzo).
Art. 548. (Mancata dichiarazione del terzo).
Art. 549. (Contestata dichiarazione del terzo).
Art. 550. (Pluralità di pignoramenti).
Art. 551. (Intervento).
Art. 551 bis. (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi).
Art. 552. (Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo).
Art. 553. (Assegnazione e vendita di crediti).
Art. 554. (Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato).
Art. 555. (Forma del pignoramento).
Art. 556. (Espropriazione di mobili insieme con immobili).
Art. 557. (Deposito dell'atto di pignoramento).
Art. 558. (Limitazione dell'espropriazione).
Art. 559. (Custodia dei beni pignorati).
Art. 560. (Modo della custodia).
Art. 561. (Pignoramento successivo).
Art. 562. (Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione).
Art. 563. ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
Art. 564. (Facoltà dei creditori intervenuti).
Art. 565. (Intervento tardivo).
Art. 566. (Intervento dei creditori iscritti e privilegiati).
Art. 567. (Istanza di vendita).
Art. 568. (Determinazione del valore dell'immobile).
Art. 568 bis. (Vendita diretta).
Art. 569. (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita).
Art. 569 bis. (Modalità della vendita diretta).
Art. 570. (Avviso della vendita).
Art. 571. (Offerte d'acquisto).
Art. 572. (Deliberazione sull'offerta).
Art. 573. (Gara tra gli offerenti).
Art. 574. (Provvedimenti relativi alla vendita).
Art. 575. ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005,N. 80.
Art. 576. (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita).
Art. 577. (Indivisibilità dei fondi).
Art. 578. (Delega a compiere la vendita).
Art. 579. (Persone ammesse agli incanti).
Art. 580. (Prestazione della cauzione).
Art. 581. (Modalità dell'incanto).
Art. 582. (Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario).
Art. 583. (Aggiudicazione per persona da nominare).
Art. 584. (Offerte dopo l'incanto).
Art. 585. (Versamento del prezzo).
Art. 586. (Trasferimento del bene espropriato).
Art. 587. (Inadempienza dell'aggiudicatario).
Art. 588. (Termine per l'istanza di assegnazione).
Art. 589. (Istanza di assegnazione).
Art. 590. (Provvedimento di assegnazione).
Art. 590 bis. (Assegnazione a favore di un terzo).
Art. 591. (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto).
Art. 591 bis. (Delega delle operazioni di vendita).
Art. 591 ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione).
Art. 592. (Nomina dell'amministratore giudiziario).
Art. 593. (Rendiconto).
Art. 594. (Assegnazione delle rendite).
Art. 595. (Cessazione dell'amministrazione giudiziaria).
Art. 596. (Formazione del progetto di distribuzione).
Art. 597. (Mancata comparizione).
Art. 598. (Approvazione del progetto).
Art. 599. (Pignoramento).
Art. 600. (Convocazione dei comproprietari).
Art. 601. (Divisione).
Art. 602. (Modo dell'espropriazione).
Art. 603. (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto).
Art. 604. (Disposizioni particolari).

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