Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 69. Definizioni.
Art. 70. Requisiti di sicurezza.
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro.
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso.
Art. 73. Informazione, formazione e addestramento.
Art. 73 bis. Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.
Art. 74. Definizioni.
Art. 75. Obbligo di uso.
Art. 76. Requisiti dei DPI.
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro.
Art. 78. Obblighi dei lavoratori.
Art. 79. Criteri per l’individuazione e l’uso.
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro.
Art. 81. Requisiti di sicurezza.
Art. 82. Lavori sotto tensione.
Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive.
Art. 84. Protezioni dai fulmini.
Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature.
Art. 86. Verifiche e controlli.
Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.
