Archivi mensili:Ottobre 1930

Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e’ punito con l’arresto ((da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a 8.000 euro)), salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantita’ trascurabile di tali esemplari… Leggi tutto »

Art. 727. Abbandono di animali.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita’ e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda ((da euro 5.000 a euro 10.000)). Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e’ aumentata di un terzo. Alla stessa pena soggiace chiunque… Leggi tutto »

Art. 724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita’ o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, ((e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)). ((La stessa sanzione si applica a chi)) compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Art. 723. Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo.

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorita’, e’ punito con l’ammenda da lire cinquanta a mille. Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire cinquecento a… Leggi tutto »

Art. 722. Pena accessoria e misura di sicurezza.

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E’ sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

Art. 720. Partecipazione a giuochi d’azzardo.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, e’ colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila. La pena e’ aumentata: 1° nel caso… Leggi tutto »