Archivi mensili:Ottobre 1989

Art. 260. Esecuzione.

1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti gia’ iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.

Art. 259. Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. La riunione non puo’ essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l’osservanza del codice abrogato e… Leggi tutto »

Art. 258.

(( (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l’osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima… Leggi tutto »