Immobili occupati per la Ferrovia Circumetnea: per restituzione e risarcimento si parte dall’ottemperanza (Cass. Sez. Unite, n. 24109/2026)
L’accertamento compiuto, tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico, con sentenza passata in giudicato su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile del dispositivo e preclude il riesame dello stesso punto di diritto anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse. Non eccede i limiti della giurisdizione – e non integra un error in iudicando sindacabile in cassazione – il giudice che si limiti a una ricognizione delle statuizioni nel tempo formatesi, rispettando la regola del giudicato; il superamento di tale limite rileva solo ove il giudice sconfini nella sfera legislativa, applicando una norma da lui creata. Alla luce di questi principi è inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. che contesti l’operato del giudice di appello come error in iudicando e in procedendo.