Appalti pubblici e sindacato della Corte di giustizia: l’eccesso di potere giurisdizionale non è automatico (Cass. Sez. Unite, n. 25503/2022)
Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile dalle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione, nel solo fatto che il giudice amministrativo di ultima istanza abbia interpretato le norme nazionali o dell’Unione in modo ritenuto incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia, occorrendo che si configuri un vero e proprio diniego di giustizia derivante da un radicale stravolgimento delle norme di riferimento. Ne discende che tale ipotesi resta estranea al perimetro del sindacato riservato alle Sezioni Unite, sicché il ricorso proposto per tale motivo va dichiarato inammissibile.