Confisca per equivalente: la norma del 2018 non torna indietro sui fatti vecchi (Cass. Sez. Unite, n. 4145/2023)
L’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha per la confisca per equivalente e per le confische dotate di componente sanzionatoria natura anche sostanziale ed è pertanto inapplicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che, estinto il reato per prescrizione, la confisca di valore disposta in primo grado non può essere mantenuta in sede di legittimità: la statuizione è eliminata insieme alla pronuncia di condanna, non potendosi dare rilievo a un accertamento di responsabilità che il giudice non è più chiamato a compiere.