Archivi mensili:Settembre 2022

Radiazione dell’avvocato decisa dal Consiglio Nazionale Forense: in Cassazione il sindacato resta limitato (Cass. Sez. Unite, n. 28468/2022)

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, ricorrente solo quando la motivazione manchi del tutto o sia perplessa e obiettivamente incomprensibile. Ne discende che l’accertamento del fatto disciplinare e la valutazione della sua gravità ai fini della sanzione, compresa la radiazione, non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti di una verifica di ragionevolezza, restando preclusa ogni rivalutazione nel merito delle incolpazioni.

Variazioni di posizione assicurativa non evase dall’INPS: la giurisdizione è della Corte dei conti (Cass. Sez. Unite, n. 28467/2022)

Le controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, dovendosi valorizzare il profilo pensionistico dell’accertamento richiesto anche quando esso riguardi solo la corretta tenuta della posizione contributiva. Ne discende che la domanda volta a ottenere la correzione di errori e irregolarità dell’estratto contributivo, pur originata da richieste di variazione rimaste inevase dall’ente previdenziale, appartiene alla giurisdizione del giudice contabile e non a quella del giudice amministrativo.

Decadenza del consigliere della giustizia tributaria per incompatibilità: a decidere è il giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 28428/2022)

La delibera con cui il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria dichiara la decadenza di un proprio componente per incompatibilità non costituisce un provvedimento autoritativo espressione di potere discrezionale, ma un atto meramente ricognitivo della sussistenza dei presupposti legali previsti dall’art. 17, comma 2-ter, del d.lgs. n. 545 del 1992. Ne discende che la posizione dell’interessato, attinente alla permanenza nel munus pubblico elettivo garantito dall’art. 51 Cost., ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, sicché la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Errori nell’estratto contributivo INPS: la correzione spetta alla Corte dei conti, non al giudice amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 28020/2022)

La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, si estende a tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, comprese quelle solo funzionali al diritto alla pensione. Ne discende che la richiesta di correzione delle irregolarità riscontrate nell’estratto contributivo, in quanto rilevante per il successivo accertamento del diritto e della misura della pensione, appartiene alla giurisdizione del giudice contabile e non a quella del giudice amministrativo.

Interpretazione del giudicato in sede di ottemperanza: il Consiglio di Stato resta nei limiti della sua giurisdizione (Cass. Sez. Unite, n. 27746/2022)

L’interpretazione, da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza, del contenuto di una sentenza civile passata in giudicato attiene ai limiti interni della giurisdizione amministrativa, anche quando tale attività incida su diritti soggettivi, poiché ciò è conseguenza della natura civile del giudicato da eseguire. Ne discende che gli eventuali errori interpretativi commessi dal giudice dell’ottemperanza nel ricostruire il dictum della sentenza da eseguire non sono sindacabili dalle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione, restando denunciabile solo la violazione dei limiti esterni, ossia la possibilità stessa di fare ricorso al giudizio di ottemperanza.

Esportazione di rifiuti verso la Tunisia: niente diniego di giustizia per gli atti vincolati della Regione (Cass. Sez. Unite, n. 27174/2022)

Nei giudizi concernenti il movimento transfrontaliero di rifiuti regolato dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, oggetto del giudizio impugnatorio sono gli atti di natura vincolata adottati dall’autorità regionale italiana sul presupposto necessario delle determinazioni dell’autorità dello Stato di importazione, espressione del diritto sovrano di quest’ultimo quale Stato di destinazione dei rifiuti. Ne discende che non è configurabile un illegittimo diniego di giurisdizione quando il contenuto dispositivo degli atti nazionali impugnati non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato in applicazione di tali presupposti.

Due giudici diversi sulla stessa selezione per dirigente: niente conflitto di giurisdizione se una decisione è solo cautelare (Cass. Sez. Unite, n. 26988/2022)

Il regolamento di giurisdizione d’ufficio per conflitto negativo, disciplinato dagli artt. 59, terzo comma, della legge n. 69 del 2009 e 11, terzo comma, cod. proc. amm., presuppone una doppia declinatoria di giurisdizione pronunciata all’esito di giudizi a cognizione piena. Ne discende che è inammissibile il regolamento quando una delle due decisioni sia stata adottata in sede cautelare, e a maggior ragione quando i due giudizi, pur riguardanti la medesima procedura selettiva, siano stati promossi da parti diverse e restino tra loro autonomi e distinti.

Cartelle di pagamento non notificate: la nuova norma sui limiti d’impugnazione vale anche nei processi già in corso (Cass. Sez. Unite, n. 26283/2022)

In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza, senza natura retroattiva, l’interesse alla tutela immediata del contribuente a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Ne discende che l’impugnazione diretta di tali atti resta ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla norma, mentre al di fuori di essi permane la tutela, piena e differita, esperibile avverso gli atti successivi della sequenza di riscossione.

Esproprio contestato come nullo: la causa resta comunque al giudice amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 26033/2022)

Quando l’espropriazione di un’opera pubblica sia collegata a una dichiarazione di pubblica utilità, ogni censura ad essa riferita implica un vaglio di legittimità sull’esercizio del pubblico potere urbanistico-edilizio e appartiene quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 7 della legge n. 205 del 2000, anche se il ricorrente ne deduca la nullità o l’inesistenza giuridica. Ne discende che non rileva, ai fini del riparto di giurisdizione, la formula impiegata dalla parte, dovendosi guardare alla natura sostanziale della situazione dedotta e alla riconducibilità, anche mediata, all’esercizio di un pubblico potere.