Radiazione dell’avvocato decisa dal Consiglio Nazionale Forense: in Cassazione il sindacato resta limitato (Cass. Sez. Unite, n. 28468/2022)
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, ricorrente solo quando la motivazione manchi del tutto o sia perplessa e obiettivamente incomprensibile. Ne discende che l’accertamento del fatto disciplinare e la valutazione della sua gravità ai fini della sanzione, compresa la radiazione, non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti di una verifica di ragionevolezza, restando preclusa ogni rivalutazione nel merito delle incolpazioni.