Separazione tra coniugi con legami all’estero: decide il giudice italiano se la residenza è effettiva (Cass. Sez. Unite, n. 10443/2022)
Ai fini della giurisdizione sulla domanda di separazione personale tra coniugi, il criterio della residenza abituale, sia essa l’attuale residenza sia l’ultima residenza comune, deve possedere, secondo la giurisprudenza unionale, il carattere dell’effettività, non potendo essere superato da riscontri probatori di carattere meramente formale. Ne discende che va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano quando una convergente serie di elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali e quelle dei figli, individui concordemente nel territorio italiano il luogo in cui i coniugi hanno stabilmente vissuto negli anni più recenti.