Archivi mensili:Marzo 2022

Separazione tra coniugi con legami all’estero: decide il giudice italiano se la residenza è effettiva (Cass. Sez. Unite, n. 10443/2022)

Ai fini della giurisdizione sulla domanda di separazione personale tra coniugi, il criterio della residenza abituale, sia essa l’attuale residenza sia l’ultima residenza comune, deve possedere, secondo la giurisprudenza unionale, il carattere dell’effettività, non potendo essere superato da riscontri probatori di carattere meramente formale. Ne discende che va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano quando una convergente serie di elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali e quelle dei figli, individui concordemente nel territorio italiano il luogo in cui i coniugi hanno stabilmente vissuto negli anni più recenti.

Scavi nel sottosuolo stradale con penale per il ritardo: basta la domanda per la forma scritta (Cass. Sez. Unite, n. 9775/2022)

In tema di concessione temporanea di suolo pubblico con contestuale autorizzazione allo scavo, l’istanza del concessionario che assuma l’obbligo di rispettare gli impegni relativi allo scavo, sanzionati con clausola penale recepita da un regolamento comunale, dà luogo, se seguita dal provvedimento che richiami detto obbligo, a una convenzione accessiva validamente stipulata in forma scritta ad substantiam, ex art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923. Ne discende che la valutazione di eccessività della penale, ex art. 1384 cod. civ., resta rimessa al giudice di merito, da compiere raffrontando l’importo della penale con l’interesse del creditore all’adempimento.

Archiviazione e interrogatorio dell’indagato: il provvedimento del GIP non è abnorme (Cass. Sez. Unite, n. 10728/2022)

Le Sezioni Unite escludono l’abnormità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, non l’accoglie e restituisce gli atti al pubblico ministero perché espleti nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, anche con riguardo a un reato diverso da quello per cui l’archiviazione era stata richiesta: l’atto non è avulso dall’ordinamento, ma espressione di poteri riconosciuti al giudice, dovendosi in tale ipotesi soltanto pretendere la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.

Incarico professionale revocato da un ente pubblico: la causa va al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 9314/2022)

Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico professionale a un soggetto non inserito nella struttura organica dell’ente costituisce esercizio non di potestà amministrativa, ma di autonomia privata, instaurando un rapporto di parasubordinazione riconducibile al lavoro autonomo, anche quando la collaborazione sia continuativa e il professionista riceva direttive dall’ente. Ne discende che anche la revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario, che assicura piena tutela anche mediante la disapplicazione dell’atto presupposto.

Ricorso contro le sentenze del Tribunale delle acque: il termine decorre dalla notifica del dispositivo (Cass. Sez. Unite, n. 9313/2022)

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di cognizione diretta, ai sensi dell’art. 201 del r.d. n. 1775 del 1933, è soggetto, anche se proposto per violazione di legge ex art. 111, settimo comma, Cost., al termine breve di quarantacinque giorni previsto dall’art. 202, ultimo comma, dello stesso testo unico, decorrente dalla notificazione del dispositivo ex art. 183, quarto comma. Ne discende che tale disciplina, fondata sulla natura officiosa del termine e sull’interesse pubblico alla sollecita formazione del giudicato, non viola i principi di effettività della tutela giurisdizionale di matrice costituzionale e unionale.

Giudizio di conto e magistrato istruttore nel collegio decidente: non è motivo di giurisdizione (Cass. Sez. Unite, n. 8951/2022)

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è ammissibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., dell’art. 111, ottavo comma, Cost. e dell’art. 207 del codice di giustizia contabile, restando esclusa ogni censura che investa violazioni di norme processuali. La partecipazione, nel giudizio di conto, del magistrato che ha redatto la relazione istruttoria al collegio che decide in primo grado non determina un’alterazione strutturale dell’organo giudicante, integrando al più una causa di astensione non fatta valere. Ne discende che tale censura esula dal sindacato delle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.

Couso di opere idrauliche tra concessionari di derivazioni idroelettriche: l’indennità copre solo l’uso (Cass. Sez. Unite, n. 8950/2022)

In tema di coesistenza, sullo stesso corso d’acqua, di più derivazioni idroelettriche successive, il concessionario a valle che si avvalga delle opere di presa e di derivazione realizzate dal concessionario a monte deve a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, un compenso per il couso, dovuto per il solo fatto dell’utilizzo delle opere preesistenti. Ne discende che l’indennità va parametrata al vantaggio derivante dall’uso delle opere già realizzate, restando escluse le spese di costruzione e di manutenzione straordinaria, che, per analogia con le regole dell’usufrutto, gravano sul proprietario delle opere.

Il «Territorio libero di Trieste» non è mai esistito come soggetto giuridico: la sovranità italiana resta piena (Cass. Sez. Unite, n. 8600/2022)

Il cosiddetto «Territorio libero di Trieste», previsto dal Trattato di Pace di Parigi del 1947 ma mai attuato, non è mai venuto in essere come autonomo soggetto di diritto internazionale, essendo la relativa previsione stata superata e legittimamente abrogata da successivi trattati, quali il Memorandum di Londra del 1954, il Trattato di Helsinki e il Trattato di Osimo, entrambi del 1975. Ne discende che la sovranità della Repubblica Italiana sul territorio triestino non è mai cessata, restando conformata dall’assetto delineato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963, sicché sono infondate le pretese fondate sulla persistente vigenza di un distinto ordinamento triestino.

Condono dei canoni demaniali marittimi: sulla definizione agevolata decide il giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 8475/2022)

La controversia sulla definizione agevolata dei canoni concessori demaniali marittimi, prevista dall’art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020, appartiene al giudice ordinario, trattandosi di un istituto di quantificazione dei canoni, ricompreso tra le controversie su indennità e corrispettivi sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del d.lgs. n. 104 del 2010. Ne discende che tale giurisdizione non è derogabile per connessione con le altre questioni sul medesimo rapporto concessorio, vigendo, salvo deroghe espresse, il principio dell’inderogabilità della giurisdizione per connessione.

Fideiussione di un «confidi minore» non iscritto all’albo degli intermediari: resta valida (Cass. Sez. Unite, n. 8472/2022)

La fideiussione rilasciata da un cosiddetto «confidi minore», società cooperativa iscritta nell’elenco di cui all’art. 155, quarto comma, del testo unico bancario, nell’interesse di un proprio associato e a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa. L’attività di garanzia collettiva dei fidi svolta in via esclusiva da tali soggetti non comporta infatti una riserva del rilascio di fideiussioni a favore dei soli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993. Ne discende che il relativo credito di garanzia può essere ammesso al passivo del fallimento del consorzio garante.