Sospensione condizionale: il termine per adempiere segue la prescrizione (Cass. Sez. Unite, n. 32939/2023)
Qualora il giudice non fissi espressamente il termine per l’adempimento dell’obbligo risarcitorio ai sensi dell’art. 165, secondo comma, cod. pen., lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cui all’art. 163 cod. pen., di cinque o due anni secondo il reato. Ne discende che è illegittima la revoca del beneficio disposta prima della scadenza di tale termine, il quale decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di condanna e non si esaurisce con il maturarsi del giudicato sostanziale.