Archivi mensili:Aprile 1942

Art. 256.

Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice. Visto, d’ordine di Sua Maesta’ il Re d’Italia e di Albania Imperatore d’Etiopia Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI

Art. 255.

Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell’art. 1524 del codice e per le formalita’ della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso. Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione… Leggi tutto »

Art. 254.

I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell’art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 253.

Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicita’, si eseguono con l’osservanza di dette leggi.

Art. 252.

Quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine piu’ breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso… Leggi tutto »

Art. 251.

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto d’emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986, N. 30)).

Art. 250.

Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.

Art. 248.

Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti. Rimangono parimenti immutate le… Leggi tutto »