Art. 36.
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell’entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell’entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
1. Il giudice istruttore e il pretore trasmettono senza ritardo al pubblico ministero gli atti dei procedimenti indicati nell’art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La segreteria del pubblico ministero provvede all’iscrizione dei procedimenti medesimi nel registro previsto dall’art. 335 del codice.
1. La cancelleria o la segreteria dell’autorita’ giudiziaria che ha emesso un provvedimento del quale e’ prevista l’iscrizione nel casellario giudiziale ne comunica senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l’estratto al casellario indicato nell’art. 685 del codice. 2. Allo stesso modo la segreteria del pubblico ministero indicato nell’art. 655 comunica gli eventi relativi… Leggi tutto »
1. La cancelleria del giudice che emette i provvedimenti di riabilitazione o di revoca previsti dall’art. 193 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ne trasmette l’estratto per l’annotazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna.
1. Il provvedimento con il quale viene respinta la richiesta di liberazione anticipata o di liberazione condizionale e’ comunicato, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto di pena presso il quale il condannato e’ ristretto perche’ ne sia presa nota nella cartella biografica.
1. Per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l’estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l’estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento. 2. Allo stesso modo si procede per l’esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))
1. Per l’esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti: a) eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonche’ le sentenze di… Leggi tutto »
1. La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l’estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 del codice. Fermo quanto previsto dall’art. 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando… Leggi tutto »
1. Fermo quanto previsto dall’art. 625 comma 4 del codice, la cancelleria annota sull’originale della sentenza o del decreto di condanna l’irrevocabilita’ del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall’art. 335 del codice.